Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16427/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because plea bargain terms cannot be re-examined on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16427/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Grieco Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Grieco argued that the lower court merely ratified the parties' agreement without sufficient reasoning, but the Court held that plea bargain terms are final and cannot be re-examined on appeal. Consequently, the Court ruled that all non-illegal provisions agreed upon by the parties and accepted in the judgment are binding and cannot be challenged.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Plea bargain terms agreed upon by the parties and accepted in the judgment are final and cannot be re-examined on appeal, even under the guise of lack of reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
plea bargain finality cassation inadmissibility non-controversial points judicial ratification procedural economy condono delle spese procedurali ritiro della querela penale censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone
Sez. 5, n. 510 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola
215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRIECO ANDREA nato a BARI 11 18/03/1994 avverso la sentenza del 11/09/2021 del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Bari, con la sentenza in epigrafe applicava a Grieco Andrea la pena di mesi sei di reclusione, per il reato ascritto relativo alla condotta di cui all'art. 75 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver violato la prescrizione di non allontanarsi dal luogo di residenza o di dimora. Ricorre per cassazione Grieco Andrea e lamenta il vizio di omessa essendosi limitato il Giudice a ratificare quanto affermato dalle parti. L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.

In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, R\/ 222959-01;

Sez. 5, n. 510 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antoni Cairo Miqhele Bia ci i g cu,t. DEPOSITATO IN C .EL