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Ordinanza — n. 16426/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding seized items found in defendant's possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16426/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Davide Del Becaro inadmissible due to manifestly unfounded grounds and strict procedural limits. The defendant argued that the court failed to explain why items found in his room were considered under his control despite keys belonging to a third party. The court ruled that negotiated plea agreements bind parties to the agreed terms, preventing them from challenging non-controversial points on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; In plea agreements, parties cannot challenge non-controversial sentencing elements on appeal, and appeals lacking specific statutory grounds are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Plea Agreement Validity Lack of Reasoning Claim Cassazione Inadmissibility Negotiated Sentencing violazioni della legge sulle armi reati della legge sugli stupefacenti altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola
215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL BECARO DAVIDE nato a MASSA il 13/02/1987 avverso la sentenza del 07/09/2021 del GIP TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Massa, ufficio del Giudice per le indagini preliminari con la sentenza in epigrafe applicava a Davide Del Becaro la pena di anni due e mesi cinque di reclusione e 2400 euro di multa, per i reati ascritti relativi alla detenzione di un ordigno rudimentale, due revolver e munizionamento, e per la condotta di ricezione delle armi anzidette, non censite e, dunque, clandestine, oltre alla detenzione per fini di cessione della droga oggetto di contestazione e consistente in diversi panetti di hashish. Ricorre per cassazione Davide Del Becaro e lamenta il vizio di omessa motivazione non essendo il luogo in cui erano stati rinvenuti i reperti nella sua disponibilità appartenendo le chiavi a una terza persona e ignorando egli cosa fosse contenuto nella stanza.

L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Micpele Bi nctli ,- DEPOSITATO IN CAN 2 8 ERIA