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Ordinanza — n. 16424/2022 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed as inadmissible because the appellant's lawyer lacked authorization to practice before the Court of Cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16424/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed by a defense attorney without the required authorization to practice before superior courts. Although the lower court convicted the appellant of a crime under Article 10 bis of the Immigration Act, the procedural defect in the filing rendered the appeal void. Consequently, the court ordered the appellant to pay legal costs and a fine to the Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal filed by a lawyer lacking the specific authorization to practice before the Court of Cassation is inadmissible, resulting in the imposition of procedural costs and a fine.

Parole chiave

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inadmissible appeal unauthorized lawyer Court of Cassation authorization requirement procedural defect diritto di ottenere una decisione violazione dei diritti procedurali rinvio del dibattimento

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEHDOUANI HABIB nato il 12/12/1953 avverso la sentenza del 09/11/2020 del GIUDICE DI PACE di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO lE IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Messina dichiarava Meildouani Habib colpevole del reato di cui all'art 10 bis D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 e lo condannava alla pena di seimila euro di multa. Interponeva appello Mehdouani, con il ministero del difensore di fiducia, Melita Cafarelli, e il Tribunale di Messina trasmetteva il gravame a questa Corte di cassazione, in applicazione della regola di conversione e del principio del favor impugnationis.

L'impugnazione era proposta con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Melita Cafarelli, (non abilitata al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori). Il ricorso è inammissibile. Deve, in proposito, rilevarsi che l'impugnazione è stata proposta da un avvocato non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Ne discende che il ricorso proposto dall'avvocato anzidetto, risultando presentato da un difensore sprovvisto della prescritta abilitazione, innanzi le superiori giurisdizioni, impone l'emissione di una declaratoria di inammissibilità ai sensi del combinato disposto degli artt. 591, comma 1, lett. a), 613 cod. proc. pen.

Per queste ragioni processuali, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo DEPOSITATO IN CA. LLERIA (Pggl: 2 ____ AP_ 9