Italian court dismisses appeal for driving without license as inadmissible due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it relied solely on factual arguments regarding the sentencing rather than legal violations. The appellant argued against the sanction determination, but the court found the complaints lacked legal foundation and merely sought a re-evaluation of the penalty. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be based on legal grounds; those limited to factual re-evaluation or merit-based criticism of sentencing are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUGLIARO SALVATORE nato a ERICE il 24/06/1985 avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Palermo confermava la decisione con cui il Tribunale di Trapani aveva dichiarato Augugliaro Salvatore -sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s.- colpevole delle condotte in contestazione, per essersi posto alla guida della vettura in tre diverse occasioni, senza essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita.
2. Ricorre per cassazione Augugliaro Salvatore, a mezzo del suo difensore e lamenta il vizio di violazione di legge, relativamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e risultando articolate le doglianze esclusivamente in fatto e risolvendosi in censure che afferiscono a merito sanzionatorio. Attraverso l'impugnazione si tende, invero, ad una nuova e diversa valutazione del risultato sanzionatorio, già correttamente vagliato dal giudice di merito con un giudizio immune da censure. Nella specie, infatti, si è osservato come anche gli aumenti per continuazione sono stati eseguiti nel minimo così tracciando un trattamento sanzionatorio coerente e in linea con uno schema logico e normativo segnato dalla legge.
Si tratta di un giudizio completo e privo di illogicità o di tratti di incoerenza che possano mettere in discussione la motivazione del provvedimento emesso in guisa tale da farlo ritenere assimilabile ad un provvedimento privo di motivazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant nio Cairo i n lefignol l' I T\ia" DEPOSITAT