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Ordinanza — n. 16419/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal to Cassation dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense representation required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16419/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the personal appeal filed by Giuseppe Gallico inadmissible. Although the appellant argued for a violation of law regarding the non-ritual notification of a sentence, the court noted that personal appeals were prohibited after August 3, 2017, requiring mandatory representation by a registered defense attorney. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Personal appeals to the Court of Cassation filed by convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special roll of the Court.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense representation Court of Cassation rules Law 103/2017 reform criminal procedure costs revoca della sospensione condizionale cancellazione dall'albo avvocati ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Law No. 103/2017
art 161 comma 4 cod. proc. pen
Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914/2017 (dep. 23/02/2018) Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLICO GIUSEPPE nato a PALMI il 25/10/1955 avverso l'ordinanza del 01/03/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; fA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria con l'ordinanza in epigrafe revocava l'indulto concesso a Giuseppe Gallico e determinava in anni tre la durata dell'isolamento da eseguire.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla notifica non ritualmente eseguita della sentenza.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen. è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io Cairo G.„ Michele Banchi i (1Lei'ettki agir DEPOSITATO IN CANCE 1A