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Ordinanza — n. 16418/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of mandatory defense representation under 2017 law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16418/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to engage a qualified defense attorney as required by law. Although the appellant argued for personal representation, the 2017 legislation explicitly mandates that all cassation petitions must be signed by registered defense lawyers. Consequently, the court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to reject the filing and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.; The right to personal appeal to the Court of Cassation was abolished by Law No. 103/2017, rendering appeals without mandatory defense representation inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility mandatory defense representation Law 103/2017 reform Code of Criminal Procedure personal appeal prohibition court costs and fine qualified defense attorney diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Law No. 103 of 2017
Law No. 354 of July 26, 1975
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 of December 21, 2017 (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORIANO LEONE nato a VIBO VALENTIA il 21/11/1966 avverso l'ordinanza del 19/05/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile il reclamo proposto da Leone Soriano, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza sulle le istanze proposte ex art 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354 ed in materia di di reclamo generico.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1,, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente AtO7 Cairo Michele j9,i nchi e . \ i ttu,k, DEPOSITATO IN CANC ERIA tv,