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Ordinanza — n. 16417/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal for cassation declared inadmissible due to lack of mandatory defense representation under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16417/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the personal appeal for cassation inadmissible because the appellant failed to engage a qualified defense lawyer as required by the 2017 legislative reform. Although the appellant argued that the notification of the lower court's decision was irregular, the Court noted that such notification was properly executed under the current procedural code. Consequently, the appeal was rejected for being procedurally invalid, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5-bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Personal appeals for cassation filed by convicted persons after August 3, 2017, are inadmissible if not signed by a qualified defense lawyer.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense representation cassation procedure reform qualified defense lawyer court costs and fine revoca dell'annullamento ritiro della domanda di revisione diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 571 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 613 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art 161 comma 4 cod. proc. pen
Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GUARDO ANTONINO nato a SANTA MARIA DI LICODIA il 14/11/1954 avverso l'ordinanza del 03/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Catania, respingeva la richiesta di liberazione condizionale avanzata nell'interesse di Antonino Di Guardo.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla notifica non ritualmente eseguita della sentenza.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen. è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'ad 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio airo K (Iii, chele Bianchi li ettLA }Wtk DEPOSITATO IN CA ELLERIA