Cassation appeal dismissed because the surveillance magistrate's order is interim and not final.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the magistrate of surveillance's order was merely interim and not a final decision. The appellant argued that her health condition made prison execution incompatible, but the court held that only the subsequent tribunal's ruling is appealable. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: An interim order by a magistrate of surveillance lacks finality and cannot be the subject of a cassation appeal, which is reserved exclusively for the definitive decision of the tribunal of surveillance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOTRA EMANUELA ROSA SANTA nato a CATANIA il 01/11/1987 avverso l'ordinanza del 18/05/2021 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; , • RILEVATO IN FATTO E CONSIIDERATO IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Catania rigettava l'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena avanzata nell'interesse di Nicotra Emanuela Rosa Santa e trasmetteva gli atti al Tribunale di sorveglianza per il prosieguo.
Ricorre per cassazione l'interessata e lamenta la violazione degli artt. 146 e 147 cod. pen. affermando esistente una condizione di salute incompatibile con l'esecuzione della pena. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento del Magistrato di sorveglianza è una statuizione interinale e non definitiva, come tale non suscettibile di costituire oggetto di ricorso per cassazione. Essa è priva del carattere anzidetto di definitività ed è prodromica alla decisione del Tribunale di sorveglianza, che lo sostituisce e che risulta l'unico provvedimento suscettibile di ricorso.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Ant&jio Cairo hele ;))( (CtU.A DEPOSITATO !N C