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Ordinanza — n. 16415/2022 — snpen Generato dall'IA

Personal appeal by convicted person dismissed as inadmissible due to lack of mandatory defense representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16415/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the personal appeal by Paolo Abbrescia inadmissible. Although the appellant argued for a procedural defect in the notification of the lower court's judgment, the court noted that personal appeals are no longer permitted after August 3, 2017, requiring mandatory representation by a qualified defense attorney. Consequently, the appeal was rejected under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Personal appeals by convicted persons filed after August 3, 2017, are inadmissible unless signed by a defense attorney registered in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility mandatory defense representation convicted person appeal Cassation appeal rules procedural defect notification obbligo di comparizione all'udienza diritti della difesa difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Art. 571, comma 1 c.p.p.
Art. 613, comma 1 c.p.p.
Art. 161, comma 4 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art 161 comma 4 cod. proc. pen
Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914/2017 (dep. 23/02/2018) Aiello
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBRESCIA PAOLO nato a BARI il 23/12/1975 avverso la sentenza del 19/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Bari, dichiarava Paolo Abbrescia colpevole del reato ascritto relativo alla violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

2. Ricorreva per cassazione personalmente l'interessato e lamentava vizio di motivazione e violazione di legge relativamente alla notifica non ritualmente eseguita della sentenza.

3. Il ricorso, a prescindere dalla sua genericità, e dal fatto che la notifica è ritualmente eseguita ex art 161 comma 4 cod. proc. pen. è successivo al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 10:3 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914, del 21/12/2017, (dep. 23/02/2018) Aiello, Rv. 272011). Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art 610 comma 5-bis cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente lA onio Cairo ibt, ichele piamchi í, (2 fp au.À ^- DEPOSITATO IN CA