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Ordinanza — n. 16414/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet strict perimetry rules and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16414/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Filippo Somma's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Somma argued that the lower court failed to properly absorb certain charges and misapplied the law regarding gun possession and drug trafficking. The court rejected these claims, noting that the appeal did not comply with the strict perimetry requirements introduced by Law 103/2017 and that the substantive arguments were fundamentally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 103, comma 1, legge 103/2017: Appeals must strictly adhere to perimetry rules, and inadmissible appeals result in the condemnation of the appellant to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Parole chiave

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perimetrazione motivi ricorso per cassazione inammissibilità spese processuali Cassa delle ammende omessa motivazione assorbimento reato violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
legge n. 103 del 2017
L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone
Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, Verdi
Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola
215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA FILIPPO nato a NAPOLI il 27/08/1966 avverso la sentenza del 07/09/2021 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Tribunale di Napoli, ufficio del Giudice per le indagini e l'udienza preliminare con la sentenza in epigrafe applicava a Filippo Somma la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 14.000,00 di multa, per i reati ascritti relativi alla detenzione di armi anche clandestine e di munizionamento oltre che per la detenzione di sostanza stupefacente per uso non personale del tipo cocaina ed Hashish. Ricorre per cassazione Somma Filippo e lamenta il vizio di omessa motivazione e per non aver considerato l'assorbimento della condotta ascritta al n. 3 in quella di cui al n. 2 della rubrica oltre che per aver ritenuto la fattispecie di ricettazione che poteva riguardare solo il capo 2 e non il capo 3.

L'impugnazione, alla luce della modifica per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è assoggettata alla rigida «perimetrazione» dei motivi, introdotta dalla stessa legge, ed è in ogni caso manifestamente infondata. In tema di patteggiamento, infatti, tutte le statuizioni non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza, in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la legge riconosce loro e che il giudice ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, in quanto, in seno alla procedura negoziata, le prime hanno implicitamente esonerato il secondo dall'obbligo di rendere conto dei punti non controversi della decisione (Sez. 4, n. 38286 del 08/07/2002, Leone, Rv. 222959-01;

Sez. 5, n. 5210 del 28/10/1999, dep. 2000, Verdi, Rv. 215467-01; Sez. 5, n. 4118 del 20/09/1999, Espinola, Rv. 214482-01). Non coglie nel segno il rilievo sull'assorbimento trattandosi di armi diverse, né quello sulla ricettazione risultando armi clandestine e di illecita provenienza. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Con,sigliere estensore Il Presidente An io Cairo Michele Bianichi i ( (£(4'C: 113{CLUv' t DEPOSITATO IN CAN LERIA