Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifest unfoundedness regarding conditional sentence suspension interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giuseppe Bersani's appeal inadmissible for manifest unfoundedness. The lower court had rejected the request to extend the conditional suspension of sentence based on a specific statutory provision, ruling instead that the ordinary suspension regime applied. The court held that the lower judge correctly identified the distinct prerequisites of the special suspension institution, which were not met in this case, and thus the request for extension was legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the interpretation of a binding judgment regarding the applicability of special versus ordinary conditional sentence suspension is inadmissible if the lower court's reasoning correctly distinguishes the specific statutory requirements of the invoked institution.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERSANI GIUSEPPE nato a CORTEMAGGIORE il 01/07/1964 avverso l'ordinanza del 16/07/2021 del GIP TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; )7
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Tribunale di Ancona, adito in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Giuseppe Bersani a fronte di un giudicato che non lasciava margini di interpretazione diversi sulla concessione del benenficio della sospensione condizionale della pena concesso all'istante. L'anzidetto beneficio non sarebbe stato riconducibile all'ipotesi di sospensione spciale ex art 163 comma 4 cod. pen. e si sarebbe piuttosto dovuto ritenere operativa la sospensione condizionale di cui al primo comma della norma anzidetta.
Ricorre per cassazione Giuseppe Bersani, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio di omessa motivazione oltre alla violazione di legge. Si duole del fatto che il Giudice dell'esecuzione non avesse interpretato il giudicato riconoscendo che nella specie il beneficio sarebbe stato recuperabile all'istituto speciale di cui all'ad 163 ultimo comma con sospensione della pena per l'arco temporale di un anno. Il ricorso è inammissibile per sua manifesta infondatezza. Ha osservato il Giudice dell'esecuzione come nei confronti dell'imputato era stata applicata ex art 444 cod. proc. pen. la pena di mesi otto di reclusione per il delitto di cui all'ad 323 cod. pen. la sospensione condizionale della pena, dopo il giudicato, era stata integrata dalla richiesta dell'istante di sospendere l'esecuzione per la durata di un anno ex art 163, comma quarto, cod. pen.
Invero ha osservato il giudice dell'esecuzione che il Giudice per le indagini preliminari nel concedere il beneficio si fosse in definitiva richiamato all'istituto ordinario, previsto dal primo comma dell'art 163 cod. pen. l'istituto previsto dall'ultimo comma dell'art 163 cod. pen. ha presupposti diversi e condizioni specifiche, cui non si era richiamato il giudice della cognizione e che, là dove si fosse inteso invocare a proprio favore, si sarebbe dovuto procedere ad impugnazione, adempimento non posto in essere. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Michele Bi (11;a .01/a41,1 DE