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Ordinanza — n. 16411/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses prisoner's claim for compensation under Art 35-ter for alleged Art 3 ECHR violation due to adequate cell space.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16411/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Fabio Chianchiano's appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of his compensation request under Article 35-ter of the Prison Law. Chianchiano argued that his detention conditions violated Article 3 of the ECHR regarding minimum cell space, while the state maintained the provided area met international standards. The court ruled the available space of 4.22 square meters exceeded the three-square-meter minimum required by the European Court of Human Authority, rendering the claim manifestly unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354; Art. 3 CEDU: The remedy for compensation under Article 35-ter is unavailable when the detention conditions, including cell space exceeding the minimum threshold of three square meters, do not constitute a violation of the prohibition of inhuman treatment.

Parole chiave

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Article 35-ter Prison Law Article 3 ECHR violation minimum cell space standard compensation for detention inadmissible appeal European Court of Human Rights prison conditions adequacy indennità per detenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 CEDU
354, ritenendo che non vi fosse nessuna violazione dell'art. 3 CEDU.
Art. 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354
Ord. pen.
35-ter Ord. pen., istituto a tutela di chi sia stato detenuto in condizioni tali da violare l'art.

Giurisprudenza citata

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Mursic c. Croazia, Grande Camera, 20 ottobre 2016
Orchowski c. Polonia, 22/10/2009
Ananyev and Others, 10/01/2012
Varga and Others c. Ungheria, 10/03/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIANCHIANO FABIO nato a PALERMO il 14/03/1965 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Palermo, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Fabio Chianchiano, finalizzata a ottenere il risarcimento ex art 35-ter L. 26 luglio 1975, n. 354, ritenendo che non vi fosse nessuna violazione dell'art. 3 CEDU. Lo spazio disponibile era invero conforme ai principi normativi e alla giurisprudenza Cedu e i servizi trattamentali offerti dall'istituto di pena erano coerenti con i diritti umani.

2. Avverso questa ordinanza Fabio Chianchiano ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, affermando la sussistenza della violazione dell'art 3, relativamente alla superficie minima disponibile ed ha invocato il "rimedio risarcitorio" di cui al suddetto art. 35-ter Ord. pen., istituto a tutela di chi sia stato detenuto in condizioni tali da violare l'art. 3 della CEDU, ratificata con legge 4 agosto 1955, n.3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Lo spazio minimo disponibile, indicato dalla Corte EDU è fissato in tre metri quadrati, per ciascun detenuto nella cella di assegnazione e di individuare in concreto i criteri per determinarlo (Corte EDU, Grande Camera (GC), 20 ottobre 2016, Mursic c.

Croazia). Non poche decisioni della Corte EDU hanno riconosciuto la violazione del divieto posto dall'art. 3 della CEDU, laddove lo spazio disponibile per ciascun detenuto in una cella collettiva fosse risultato inferiore a tre metri quadrati (Corte EDU: 22/10/2009, Orchowski c. Polonia, § 122; 10/01/2012, Ananyev and Others, cit., § 145; 10/03/2015, Varga and Others c. Ungheria, § 75) Nella specie, del resto, lo spazio disponibile era pari a 4,22 mt quadri e il detenuto aveva la possibilità di muoversi liberamente nella cella tra gli arredi e poteva disporre di acqua calda sufficiente luce ed aerazione.

I Alla luce di quanto premesso il ricorsoirisulta assistitotda ampia e critica motivazione cui il collegio ritiene di aderire con conseguente declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione per manifesta infondatezza. Alla luce di quanto premesso il ricorso deve essere ritenuto inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla cassa delle ammende, che si stima equo quantificare in tremila euro, tenuto conto del grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo chele Bi-aneil ; ' )úk\ Q r MiUtin y-aku,k A DEPOSITATO IN CAN LLERIA