Cassation appeal dismissed as inadmissible for attempting new merit review of detention at home revocation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because it sought a new evaluation of the merits regarding the revocation of home detention. The applicant argued the lower court's reasoning was illogical, but the Court found the original decision correctly addressed the loss of the residence and ongoing conflicts with the judicial administrator. Consequently, the appeal was rejected for attempting to provoke an unauthorized review of the substantive facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible when it does not identify specific legal violations but instead attempts to trigger a new and unauthorized evaluation of the merits of the case.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CANTORE LEONARDO nato a GINOSA il 11/06/1946 avverso l'ordinanza del 29/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di appello di Bologna revocava la misura della detenzione domiciliare concessa a Leonardo Cantore, per motivi di salute. Osservava che era venuta meno la disponibilità del domicilio ove era fruibile la msiura e che non erano ammissibili i contrasti continui con l'amministratore giudiziario del bene oramai oggetto di confisca. Avverso tale ordinanza Leonardo Cantore ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.
Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.
Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per mantenere la misura alternativa della detenzione domiciliare, per ragioni di salute. In particolare la misura in atto a giudizio del Tribunale di sorveglianza sarebbe stata suscettibile di revoca per il continuo clima di contrasto con l'amministratore giudiziario dell'azienda già di proprietà di Cantore e divenuta oggetto di confisca.
Il venir meno della disponibilità dell'immobile e la mancata acquisizione di un'abitazione ove trasferirsi in detenzione domiciliare rendevano, pertanto, non ulteriormente reiterabile la misura della detenzione domiciliare. Gli argomenti sviluppati nel provvedimento impugnato sono immuni da censure e risultano, tra l'altro, già correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza i temi nuovamente proposti con il ricorso per cassazione. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente tonio Cairo Mi hele Bianclti tAA's z,LzY1 Va(4 DEPOSIT