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Ordinanza — n. 16408/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against parole order due to penalty exceeding two years and recidivism risk.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16408/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Santo Amenta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request for home detention because his sentence exceeded two years and denied probation due to a concrete risk of recidivism. The Court affirmed that the lower court's reasoning was logical and free from defects, finding the appellant's claims regarding the motivation to be manifestly unfounded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation reviews appeals against parole orders for substantive and procedural violations, as well as defects in reasoning lacking coherence, completeness, or logic; in this case, the rejection was upheld because the sentence exceeded two years and recidivism risk was present.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Code Parole Order Appeal Home Detention Rejection Probation Service Social Recidivism Risk Assessment Inadmissible Appeal Grounds Supreme Court Review pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Corte cost. 186/2000
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (Corte cost. 186/2000).
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Ordinanza — n. 14508/2024 — snpen
Cassation court dismisses appeal against probation denial due to lack of demonstrated remorse and high recidivism risk.
Sentenza — n. 34364/2024 — snpen
Cassation annuls surveillance court order denying home detention due to insufficient evidence of critical revision of criminal choices.
Ordinanza — n. 16215/2024 — snpen
Cassation appeal dismissed as inadmissible for requesting re-evaluation of facts already properly assessed by the court.
Ordinanza — n. 8727/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal for home detention due to lack of specific grounds and high social danger. The court ruled the appeal inadmissible because the sole ground raised was too vague to be examined on merits. The Tribunal of Surveillance had already found the prisoner socially dangerous based on recent cautionary measures, which the appellant failed to refute. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine. The decision reinforces that vague arguments cannot bypass preliminary admissibility checks in Italian surveillance proceedings. This case highlights the strict requirement for specificity in appeals against detention measures. The court emphasized that even if the sentence is served, new risks can justify continued detention. The ruling ensures that procedural flaws prevent substantive review of potentially dangerous prisoners. Ultimately, the court prioritized procedural rigor over the appellant's claim of completed sentence execution.
Ordinanza — n. 35726/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal for home detention as generic grounds fail to address social danger assessment.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA SANTO nato a SIRACUSA il 24/03/1977 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della misura della detenzione domiciliare nei confronti di Santo Amenta, dovendo costui scontare una pena superiore a due anni di reclusione e rigettava la msiura dell'affidamento in prova al servizio sociale ricorrendo il pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza, ricorreva Santo Amenta, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito Questa Corte osserva che, nella specie, gli elementi che hanno indotto ad escludere la misura della detenzione domiciliare sono legati essenzialmente alla presenza di una pena superiore ai due anni di reclusione.

Quanto alla decisione di negare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali il Tribunale di sorveglianza ha osservato come concorressero diversi elementi che facevano intendere come concreto il pericolo di recidiva. Il ragionamento svolto è immune da vizi e va ritenuto corretto. Non risultano, d'altro canto, elementi di segno contrario che, in concreto, potesse disarticolare quel ragionamento attraverso l'osservazione intracarceraria posta in essere per almeno un anno. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (Corte cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Michele Bipnclii, n r i. )„kA L),A),9'\. 19°-`AA DEPOSITATO IN CANCELLERI