Italian Supreme Court dismisses appeal against parole order due to penalty exceeding two years and recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Santo Amenta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court had rejected his request for home detention because his sentence exceeded two years and denied probation due to a concrete risk of recidivism. The Court affirmed that the lower court's reasoning was logical and free from defects, finding the appellant's claims regarding the motivation to be manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation reviews appeals against parole orders for substantive and procedural violations, as well as defects in reasoning lacking coherence, completeness, or logic; in this case, the rejection was upheld because the sentence exceeded two years and recidivism risk was present.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMENTA SANTO nato a SIRACUSA il 24/03/1977 avverso l'ordinanza del 16/09/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile la richiesta di concessione della misura della detenzione domiciliare nei confronti di Santo Amenta, dovendo costui scontare una pena superiore a due anni di reclusione e rigettava la msiura dell'affidamento in prova al servizio sociale ricorrendo il pericolo di recidiva. Avverso tale ordinanza, ricorreva Santo Amenta, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario richiesto, che era stato valutato dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.
Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito Questa Corte osserva che, nella specie, gli elementi che hanno indotto ad escludere la misura della detenzione domiciliare sono legati essenzialmente alla presenza di una pena superiore ai due anni di reclusione.
Quanto alla decisione di negare la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali il Tribunale di sorveglianza ha osservato come concorressero diversi elementi che facevano intendere come concreto il pericolo di recidiva. Il ragionamento svolto è immune da vizi e va ritenuto corretto. Non risultano, d'altro canto, elementi di segno contrario che, in concreto, potesse disarticolare quel ragionamento attraverso l'osservazione intracarceraria posta in essere per almeno un anno. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero (Corte cost. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/02/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Michele Bipnclii, n r i. )„kA L),A),9'\. 19°-`AA DEPOSITATO IN CANCELLERI