Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16407/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16407/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16407/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI LUIGI nato a NAPOLI il 06/05/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; • - RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello stessa in ordine alla richiesta di condono avanzata nell'interesse di Luigi Simedi, affermando che alcuni reati rientravano nell'arco temporale normativamente previsto e che erano stati commessi prima del 2 maggio 2006. Ricorre per cassazione Luigi Simeoli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare una serie di reati erano stati commessi in un periodo precedente alla data del 2 maggio 2006 e ciò determinava la possibilità di riconoscere il beneficio in questione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16407/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Per queste ragioni il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di promuovere un procedimento penale pene condizionali assenza di persecuzione ritardo ingiustificato dell'azione penale proroga della carcerazione preventiva infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMEOLI LUIGI nato a NAPOLI il 06/05/1973 avverso l'ordinanza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; • - RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'appello stessa in ordine alla richiesta di condono avanzata nell'interesse di Luigi Simedi, affermando che alcuni reati rientravano nell'arco temporale normativamente previsto e che erano stati commessi prima del 2 maggio 2006. Ricorre per cassazione Luigi Simeoli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare una serie di reati erano stati commessi in un periodo precedente alla data del 2 maggio 2006 e ciò determinava la possibilità di riconoscere il beneficio in questione.

3. Il ricorso è inammissibile, risultando fondato su motivi manifestamente infondati ed intrinsecamente generici. Deve, in proposito, evidenziarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 132 del 05/12/2012 Cc. (dep. 04/01/2013) Rv. 253860 ha avuto modo di chiarire che il giudice dell'esecuzione quando sia richiesto dell'applicazione dell'indulto o comunque sia investito di un incidente di esecuzione ha il compito di interpretare il giudicato, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni di legge per l'accoglimento o meno della richiesta. Nella specifica vicenda l'interpretazione della Corte territoriale risulta immune da censure.

Il giudice a quo ha evidenziato come i reati per i quali sarebbe stato riconoscibile in astratto l'indulto erano tutti aggravati dall'ad 416 bis1 cod. pen. elemento ostativo al riconoscimento del condono e per gli altri fatti pur commessi prima si trattava di reati permanenti in cui la condotta antigiuridica si era protratta anche oltre il 2/5/2006 con la conseguenza che non sarebbe stato riconoscibile l'indulto. Il ricorso non indica i punti su cui si riferisce l'impugnazione né si premura di indicare le ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono.

Per queste ragioni il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24febbraio 2022. < Il Consigliere estensore Il Presidente Aptonio Cair Michele Bianqìi ,14)A,kìy,\ DEPOSITATO IN CA LERIA