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Ordinanza — n. 16405/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16405/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16405/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Palermo dichiarava Moges Sentayehu colpevole del delitto ascritto al capo 27 relativo al concorso nel delitto di cui all'art. 12 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso di immigrati clandestini nel territorio dello Stato (Mohamed Semira Hussen e Wudma Arusa Mekdes) e lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed uero 10.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16405/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 12 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso di immigrati clandestini nel territorio dello Stato (Mohamed Semira Hussen e Wudma Arusa Mekdes) e lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed uero 10.000 di multa.

Parole chiave

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immigrazione clandestina ripetute violazioni del diritto degli stranieri visti, asilo, immigrazione, ecc misura coercitiva nel diritto degli stranieri persecuzione determinante per la fuga violazione del divieto d'entrata

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOGES SENTAYEHU nato a ADDIS ABEBA( ETIOPIA) il 12/10/1990 avverso la sentenza del 06/05/2021 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; •

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'assise d'appello di Palermo dichiarava Moges Sentayehu colpevole del delitto ascritto al capo 27 relativo al concorso nel delitto di cui all'art. 12 D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286, per aver compiuto atti diretti a procurare l'ingresso di immigrati clandestini nel territorio dello Stato (Mohamed Semira Hussen e Wudma Arusa Mekdes) e lo condannava alla pena di anni uno mesi quattro di reclusione ed uero 10.000 di multa.

2. Ricorre per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato difensore, e articola tre motivi di doglianza. Con il primo lamenta il travisamento della prova, essendosi fondata la condanna sulla sola dichiarazione dell'imputato e con il secondo si duole del difetto di elemento psicologico e con il terzo lamenta il vizio nel trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso è inammissibile. Ha correttamente ritenuto il giudice a quo, che, nella specie, la dichiarazione dell'imputato fosse elemento da valutare nel senso indicato. Del resto il motivo di ricorso non integra un vizio di legittimità in senso stretto, non discutendosi di violazione di legge o di Manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione, ma una questione sulla valutazione della prova, tema riservato al merito e inammissibile in questa sede. Egualmente inammissibile è il motivo sull'elemento psicologico correttamente affrontato dal giudice di merito e sulla cui spiegazione non si confronta il ricorso.

Le questioni, infine, introdotte con l'ultimo motivo sono afferenti al trattamento punitivo e si fondano su una motivazione adeguata e soprattutto non illogica, che appartiene al merito sanzionatorio. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo rhCluduk. t, DEPOSITATO IsJ CANC