Ordinanza — n. 16401/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC HAJRI.JA nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa dell'08/03/2019 con cui Hrustic Hajrija era stata condannata per aver contravvenuto al provvedimento del Questore di Pisa del 13/11/2015 che le aveva inibito dalla notifica in pari data di fare ritorno nel Comune di Pisa, per la durata di tre anni.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16401/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa dell'08/03/2019 con cui Hrustic Hajrija era stata condannata per aver contravvenuto al provvedimento del Questore di Pisa del 13/11/2015 che le aveva inibito dalla notifica in pari data di fare ritorno nel Comune di Pisa, per la durata di tre anni.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HRUSTIC HAJRI.JA nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 04/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Firenze confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pisa dell'08/03/2019 con cui Hrustic Hajrija era stata condannata per aver contravvenuto al provvedimento del Questore di Pisa del 13/11/2015 che le aveva inibito dalla notifica in pari data di fare ritorno nel Comune di Pisa, per la durata di tre anni.
2. Ricorre per cassazione Hrustic Hajrija, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta il vizio motivazione. Il Giudice di merito, afferma, non aveva spiegato la ragione per la quale non avesse disapplicato l'atto amministrativo che costituiva il presupposto logico di applicazione della fattispecie penale.
3. Il ricorso è inammissibile essendo affidato a motivi manifestamente infondati e non devoluti nell'atto di impugnazione che aveva introdotto il giudizio di merito. Non si ravvisa, da un lato, alcun vizio che legittima il ricorso per cassazione e, dall'altro, si deducono motivi introdotti in sede di legittimità per la prima volta.. La Corte territoriale ha, invero, confermato la decisione di merito di primo grado con giudizio di fatto immune da censure, non avendo affrontato la questione della disapplicazione dell'atto amministrativo non devoluta con l'impugnazione di merito. Né valgono gli ulteriori rilievi sviluppati che attengono al puro merito sanzionatorio, investendo la scelta sottostante la determinazione del trattamento sa nzionatorio. Alla luce di quanto premesso il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma all'a Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente tonici Cairo Michele .ayic_hi , ilf DEP