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Ordinanza — n. 16400/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on recidivism grounds for illegal re-entry, citing lack of specific reasoning in lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16400/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to manifestly unfounded grounds regarding the recognition of recidivism. The appellant argued against the conviction for illegal re-entry by an expatriate, while the lower court confirmed the sentence based on prior convictions for drugs, attempted murder, and other crimes. The Supreme Court rejected the appeal because the lower court's reasoning was generic and not properly correlated to the specific arguments raised.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the contested decision lacks specific reasoning that allows the Supreme Court to verify the correctness of the lower court's application of law.

Parole chiave

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illegal re-entry recidivism recognition appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds lack of specific reasoning allegazioni fattuali non credibili prove fabbricate onere della prova

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015 Moussa
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEHELULI KRISTOFOR CUI 01RZN7W nato il 29/05/1982 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione emessa dal Tribunale di Livorno il 17/5/2017 che aveva condannato Beheluli Kristofor alla pena di anni uno di reclusione, all'esito del celebrato giudizio abbreviato, previo riconoscimento della recidiva per il delitto di cui all'art. 13 comma 13, perché espulso alla frontiera faceva ritorno nel territorio dello Stato senza autorizzazione del Ministro degli Interni.

Avverso tale decisione, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, Beheluli Kristofor e lamenta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva nei suoi confronti. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che sul primo motivo di ricorso questa Corte ha osservato che in tema di reato di reingresso, senza autorizzazione, nel territorio dello Stato del cittadino extracomunitario già destinatario di un provvedimento di rimpatrio, l'irrogazione di una pena detentiva è conforme alla direttiva 2008/115/CE, come interpretata dalla pronuncia della Corte di giustizia del 1 ottobre 2015 nel caso Celaj, che consente all'ordinamento statuale di adottare, secondo un criterio di progressività, differenti tipologie di sanzioni rispetto alle diverse cause di presenza irregolare sul territorio (Sez. 1, n. 49859 del 14/10/2015 Moussa, Rv. 265469).

La sentenza impugnata ha poi spiegato che non si potesse disconoscere la recidiva nella forma contestata, avendo il ricorrente riportato condanne precedenti per diversi reati, stupefacenti, tentato omicidio e altro, elemento che oltre a fondare correttamente e come ritneuto la recidiva, imponevano di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Per queste ragioni, il ricorso, da un lato, risulta generico e, dall'altro, non risulta correlato ai motivi della decisione. Esso va, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant .o Cairo Micheiar; hi t--•2 DEPOSITATO IN civkx RIA