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Sentenza — n. 16399/2022 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16399/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16399/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'appello di L'Aquila, all'esito del celebrato giudizio, confermava la decisione del Tribunale di Pescara con cui Di Pietro Mirko era stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 30 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato l'ordine del Questore di non fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16399/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76 comma 30 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato l'ordine del Questore di non fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre.

Parole chiave

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ritorno legittimo divieto di abbandonare un dato territorio principio di non respingimento permesso di dimora retroattivo inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento impedimenti all'allontanamento
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI PIETRO MIRKO nato a GIULIANOVA il 29/09/1986 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d'appello di L'Aquila, all'esito del celebrato giudizio, confermava la decisione del Tribunale di Pescara con cui Di Pietro Mirko era stato condannato per il reato di cui all'art. 76 comma 30 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, per aver violato l'ordine del Questore di non fare ritorno nel Comune di Pescara per la durata di anni tre.

2. Ricorreva per cassazione l'interessato, con il ministero dell'avvocato di fiducia ribadendo l'insussistenza del fatto e lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge.

3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il Giudice a quo non si è conformato ai principi affermati da questa Corte di legittimità e non ha compiuto uno scrutinio approfondito sull'atto amministrativo che integra la fattispecie penale. Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte sul tema, cui il Collegio intende dare continuità, le richiamate prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, dal che consegue che la mancanza di una sola delle due determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, citato (Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480 - 01;

Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, P.G. in proc. Patruta, Rv. 276866 - 01; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, P.G. in proc. Bisello, Rv. 277482 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, P.G. in proc. Da Corte Davinson, Rv. 276608 - 01; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, P.G. in proc. Bordin, Rv. 276410 - 01; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019, P.G. in proc. Pipis, Rv. 275159 - 01; Sez. 1, n. 11645, del 10/01/2020, Seferovic Adriana, Rv. 278587). Ciò posto, va ribadita la sindacabilità dell'atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato.

Segue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per mancata indicazione nell'atto amministrativo dell'intimazione a fare ritorno nel Comune di residenza e, dunque, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant io Cairo ichele Bianchi