Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16395/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible because execution judge's penalty continuation decision is non-reviewable in legality proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16395/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the execution judge failed to recognize the continuity of crimes, ignoring the material link between prior judgments. The court ruled that the execution judge's decision on penalty continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure is not subject to review in legality proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 671 cod. proc. pen.; The decision of the execution judge regarding the application of the continuity institution and the determination of penalties for separately judged crimes is not subject to review in legality proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuity of crimes execution judge legality proceedings non-reviewable decision penalty determination Code of Criminal Procedure inadmissible appeal correità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
Art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060
merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SECCI CORRADO nato a CAGLIARI il 16/09/1977 avverso l'ordinanza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; •

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Corrado Secci, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza Corrado Secci ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione dì legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disartendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. a i m''"e"' (i. -5-4-"'" 1: 1)41.41. 44 1-fgv'; Rkt fr.-.1,1w'-1• (:44 .

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di. merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente,.alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e sono rivolte ad ottenere in sede di legittimità una nuova e diversa valutazione del risultato dimostrativo scrutinato dal giudice di merito. Del resto la motivazione ha chairito il rapporto tra il Seccie il Portoghese e ha spiegato per quali motivi non si potesse ritenre esistente il medesimo disegno criminoso tra i reati (cfr. fll. 2 e 3 ord.).

Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q. M. Dichiara inammissibile il . ricorso e condanna il ricorrente al . pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente iCA, .,,____ttonio giro Michele Bianchi (>2.........t .-..t.. jì DEPOSITATO IN CANCE