Sentenza — n. 16394/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARO GIUSEPPE nato a TEANO il 20/04/1949 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; La Corte d'appello dell'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva inflitto a Giuseppe Passaro la pena di tre mesi di arresto per il reato di cui di cui all'art. 76 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver violato la prescrizione di non fare ritorno nel Comune di Miglianico. Ricorre per cassazione Giuseppe Passaro con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione, poiché l'ordine del Questore era privo dell'ordine di rimpatrio.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 16394/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 76 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver violato la prescrizione di non fare ritorno nel Comune di Miglianico. Ricorre per cassazione Giuseppe Passaro con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione, poiché l'ordine del Questore era privo dell'ordine di rimpatrio.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PASSARO GIUSEPPE nato a TEANO il 20/04/1949 avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte d'appello dell'Aquila confermava la decisione del Tribunale di Chieti che aveva inflitto a Giuseppe Passaro la pena di tre mesi di arresto per il reato di cui di cui all'art. 76 D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 per aver violato la prescrizione di non fare ritorno nel Comune di Miglianico. Ricorre per cassazione Giuseppe Passaro con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue. Con il primo motivo lamenta l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione, poiché l'ordine del Questore era privo dell'ordine di rimpatrio.
3. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. Il Giudice a quo non si è conformato ai principi affermati da questa Corte di legittimità e non ha compiuto uno scrutinio approfondito sull'atto amministrativo che integra la fattispecie penale. Secondo il più recente orientamento espresso da questa Corte sul tema, cui il Collegio intende dare continuità, le richiamate prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio, dal che consegue che la mancanza di una sola delle due determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, citato (Sez. 1, n. 40832 del 25/6/2019, Hristea, Rv. 277480 - 01;
Sez. 1, n. 36653 del 3/6/2019, P.G. in proc. Patruta, Rv. 276866 - 01; Sez. 1, n. 47636 del 15/5/2019, P.G. in proc. Bisello, Rv. 277482 - 01; Sez. 1, n. 30950 del 16/4/2019, P.G. in proc. Da Corte Davinson, Rv. 276608 - 01; Sez. 1, n. 33108 del 19/3/2019, P.G. in proc. Bordin, Rv. 276410 - 01; Sez. 1, n. 4074 del 9/1/2019, P.G. in proc. Pipis, Rv. 275159 — 01; Sez. 1, n. 11645, del 10/01/2020, Seferovic Adriana, Rv. 278587). Ciò posto, va ribadita la sindacabilità dell'atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato.
Segue l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata per mancata indicazione nell'atto amministrativo dell'intimazione a fare ritorno nel Comune di residenza e, dunque, perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in Roma il 24/2/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Ant o Cairo Michele ianchp