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Ordinanza — n. 16393/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for attempting new merit review of probation conditions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16393/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because it lacked specific grounds for legal violation or reasoning defects. The appellant argued the lower court's assessment of probation prerequisites was illogical, but the Court found no specific aspects to criticize. The decision rests on the principle that the appellate court cannot conduct a new substantive review of facts already correctly evaluated by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible if it fails to identify specific grounds for violation or reasoning defects, as it effectively attempts an unauthorized new evaluation of the merits already decided by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal probation conditions substantive review reasoning defects merit evaluation Cassazione ordinanza penal procedure responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 590-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TULLO MARTIN nato a CAMPOBASSO il 04/02/1989 avverso l'ordinanza del 01/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; A 1044 RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte di appello di L'Aquila rigettava la richiesta nell'interesse di Tullo Martin di concessione del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale e concedeva d'ufficio quello della detenzione domiciliare in relazione alla condanna alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui all'art. 590-bis cod. pen.inflittagli dal Tribunale di Lanciano. Avverso tale ordinanza Tullo Martini ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza con un percorso motivazionale contraddittorio e manifestamente illogico.

Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi manifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, nel cui ambito devono ricondursi "tutti i casi in cui la motivazione risulti priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, ovvero fondata su percorsi argomentativi talmente scoordinati e carenti dei necessari passaggi valutativi da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione.

Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento da sottoporre a censura, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza. Il giudice di merito, peraltro, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale.

In particolare ha richiamato la gravità del reato posto in essere e l'atteggiamento volto a minimizzare gli effetti della condotta, assumendo che non si sarebbe trattato di conseguenze così gravi come quelle descritte dalla persona offesa. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24/2/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente An nio Cairo Mic ele ia DEPOSiTATO