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Ordinanza — n. 16388/2022 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because execution judge's penalty continuation decision is not reviewable on appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16388/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Teresa Pace's appeal inadmissible against the Marsala execution judge's refusal to apply the continuation of penalties. Pace argued that the judge failed to recognize the material correlation between her 2014, 2017, and 2019 crimes, violating procedural law. The court ruled that the execution judge's decision on penalty continuation under Article 671 of the Code of Criminal Procedure is not subject to review on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The decision of the execution judge regarding the application of the continuation of penalties and the re-determination of punishments is not subject to review on appeal.

Parole chiave

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continuation of penalties execution judge power non-reviewable decision inadmissible appeal Article 671 code altri reati criminalità persistente pene e misure

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen.
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art.
art. 81 cod. pen.
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod.
art. 616 cod. proc. pen.
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060
e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv.
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229
Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv.
Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518
198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACE TERESA nato a MARSALA il 13/11/1992 avverso l'ordinanza del 26/04/2021 del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; ,

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Marsala, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di Teresa Pace, finalizzata a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione ai fatti giudicati con le sentenze presupposte, ritenendo che si trattasse di fatti frutto di spinte a delinquere estemporanee.

2. Avverso questa ordinanza Teresa Pace ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camillo, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze della ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria. Peraltro, si tratta di reati, si è annotato, non avvinti da medesimo disegno criminoso, trattandosi di una resistenza a pubblico ufficiale del 2014 di una rapina del 2017 e di un'estorsione del 2019. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione.

Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Co sigliere estensore Il Presidente Anto Cairo Mfthele1 Binhi, t /1,0 (,/tA--t- ('3-it,k DEPOSITATO IN CAN