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Ordinanza — n. 16385/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16385/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16385/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUCI FISNIK (CUI 02VZJW2) nato il 27/02/1985 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; v.e_-'<crIrecertc _ 1. E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava parzialmente il regime della continuazione rigettando nel resto la domanda di Kuci Fisnik.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16385/2022 — snpen · Corte di Cassazione: I primi erano commessi in un arco temporale compreso nell'anno 2011 e gli altri in un periodo compreso tra il 2015 e il 2016. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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criminalità persistente sanzioni penali recidiva nell'infrazione pene condizionali revoca della sospensione condizionale riduzione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUCI FISNIK (CUI 02VZJW2) nato il 27/02/1985 avverso l'ordinanza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO; v.e_-'<crIrecertc _ 1.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, applicava parzialmente il regime della continuazione rigettando nel resto la domanda di Kuci Fisnik.

2. Avverso questa ordinanza Kuci Fisnik ricorreva per cassazione, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti.

3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, Di Camino, riv. 189980;

Sez. 1, 7.7.1994, n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria, argomentazioni che sono state compiutamente valutate dal giudice dell'esecuzione con motivazione immune da vizi di coerenza e di logicità. Il Giudice a quo ha valorizzato che si trattava di fatti slegati e non unificabili nel medesimo disegno criminoso.

I primi erano commessi in un arco temporale compreso nell'anno 2011 e gli altri in un periodo compreso tra il 2015 e il 2016. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione. Per queste ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 febbraio 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Cairo Michele Biancpi i 6 a 3'kf / DEPOSITATO IN C ANCE 2 8 i