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Ordinanza — n. 16380/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the prisoner personally filed the petition instead of using a qualified lawyer as required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16380/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner, Mario Campiso, personally submitted the request rather than engaging a qualified lawyer. Although the petitioner argued for personal representation, the law mandates that appeals against detention orders must be signed by a defender registered with the Court of Cassation. The court ruled that the statutory requirement for professional representation is a condition of admissibility, and failure to comply results in the immediate dismissal of the petition along with associated fines.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; Art. 123, c.p.p.: The requirement that appeals against detention orders be signed by a qualified lawyer is a mandatory condition of admissibility; personal submission by the detainee renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility qualified lawyer requirement detention order appeal Cassation procedure rules legal representation mandate domanda d'asilo di rom soggiorno ininterrotto permesso di dimora retroattivo

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 123, c.p.p.
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data 16 luglio 2021, nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod.
Law n. 103 of 2017
art. 123 cod. proc. pen
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data 16 luglio 2021, nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPISO MARIO nato a CARIATI il 02/03/1981 avverso l'ordinanza del 08/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAL ato avviso alle parti:TI udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; P

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Mario CAMPISO ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare dal predetto presentata in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto.

2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data 16 luglio 2021, nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore t Il Presidente Filippo Casa \* Mit/xichel Bignchi 'M eamik ._