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Ordinanza — n. 16379/2022 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses prisoner's appeal for early release due to personal filing after 2017 law requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16379/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally, violating the 2017 law requiring legal counsel for all appeals. Although the petitioner argued he was the substantive rights holder, the court distinguished between standing and procedural exercise, mandating representation by a registered defense attorney. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits of the early release claim.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 123 cod. proc. pen.: The right to appeal remains with the party, but the exercise of this right after the 2017 reform requires mandatory representation by a defense attorney, rendering personal appeals inadmissible.

Parole chiave

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early release appeal personal filing prohibition mandatory defense counsel inadmissible de plano prisoner procedural rights liberazione di detenuti ritiro della querela penale istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n.
Art. 123 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.
Law n. 103 of 2017
art. 123 cod. proc. pen
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURTO BERNARDO nato a CEGLIE MESSAPICA il 04/04/1986 avverso l'ordinanza del 12/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO Lato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Bernardo CURTO ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha rigettato il suo reclamo in tema di liberazione anticipata.

2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presid