Ordinanza — n. 16378/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAELDESOKI AHMED HAMDY ELSAYED ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di accertamento dell'inesigibilità/impossibilità della collaborazione con la giustizia, funzionale alla concessione di un permesso premio.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 123 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16378/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data 17 agosto 2021, nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELDESOKY ELSAYED AHMED HAMDY nato il 14/08/1989 avverso l'ordinanza del 20/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA[dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ELDESOKI AHMED HAMDY ELSAYED ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato la sua istanza di accertamento dell'inesigibilità/impossibilità della collaborazione con la giustizia, funzionale alla concessione di un permesso premio.
2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato, in data 17 agosto 2021, nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.
3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).
4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il Presi