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Ordinanza — n. 16377/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of defense counsel and non-appealable ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16377/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal inadmissible de plano because the petitioner filed it personally without a registered defense lawyer, violating mandatory procedural requirements. Although the petitioner argued personal submission was valid, the law since 2017 requires all such appeals to be signed by a qualified cassation attorney. The Court ruled that the ruling on territorial jurisdiction is not appealable to the Supreme Court, making the entire petition inadmissible regardless of formal defects.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 123 cod. proc. pen.: Appeals by convicted persons must be signed by a registered defense lawyer; rulings on territorial jurisdiction are not appealable to the Supreme Court.

Parole chiave

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inadmissible appeal defense counsel requirement territorial jurisdiction cassation procedure personal submission declinatoria di competenza legittimazione a contestare licenza inosservanza delle norme sulla competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 123 cod. proc. pen.
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in data 19 giugno 2021 nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.
Legge n. 103 del 2017
Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt.
art. 123 cod. proc. pen
Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in data 19 giugno 2021 nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020
Sez. 1, n. 19746 del 7/4/2005
Sez. 1, n. 19746 del 7/4/2005, Ancler, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDIANI MARCELLO nato a SUVERETO il 14/06/1963 avverso l'ordinanza del 06/05/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAL ato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Marcello VERDIANI ricorre avverso l'ordinanza in epigrafe, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, in favore del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in ordine al reclamo proposto dal suddetto condannato avverso tre provvedimenti emessi dal Magistrato di sorveglianza di Modena in data 12 agosto 2020 in materia di liberazione anticipata.

2. Il ricorso è stato proposto personalmente dall'interessato in data 19 giugno 2021 nelle forme previste per i detenuti dall'art. 123 cod. proc. pen.

3. Tuttavia, a far data dal 3 agosto 2017, giorno dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, è stata esclusa, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, prevedendosi che esso debba essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 23/2/2018, Aiello, Rv. 272010: in motivazione, la Corte ha precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103 del 2017. 4.1. D'altro canto, allo stesso epilogo decisorio si sarebbe pervenuti anche nel caso in cui il ricorso fosse stato sottoscritto da un avvocato cassazionista, in quanto, in base al principio della tassatività dei mezzi gravame, la sentenza (o, come nella specie, l'ordinanza) con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza per territorio non è impugnabile per cassazione, potendo solo dare luogo ad un conflitto di competenza (Sez. 1, n. 31797 del 27/10/2020, Cusato, Rv. 279803; sulla non ricorribilità per cassazione delle ordinanze, v. Sez. 1, n. 19746 del 7/4/2005, Ancler, Rv. 231797).

5. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/17, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore I