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Ordinanza — n. 16373/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of reasoning on acquittal grounds in plea bargain cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16373/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide reasoning regarding a potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court omitted justification for not granting a full acquittal during the plea bargaining process. The court ruled that judges handling plea bargains are not required to address specific acquittal grounds or absolute nullities once the defendant has waived appeal rights, limiting the review to non-waived issues.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: In plea bargaining proceedings, the judge is not required to provide reasoning on the absence of acquittal causes or absolute nullities when the defendant has renounced appeal rights.

Parole chiave

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plea bargaining appeal omission of reasoning acquittal causes waiver of appeal inadmissible appeal Code of Criminal Procedure procedural waiver difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso consta di un unico motivo con il quale il ricorrente si duole di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso è, pertanto, inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103
Ed invero, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art.
art. 599-bis cod. proc. pen
Libero PILERIO ricorre avverso la sentenza in data 16 febbraio 2021, con la quale la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.I.P.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorso consta di un unico motivo con il quale il ricorrente si duole di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522
Corte cost. n. 186 del 2000
103/2017, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIBERO PILERIO nato a COSENZA il 19/05/1978 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA Elato avviso alle part-g udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Libero PILERIO ricorre avverso la sentenza in data 16 febbraio 2021, con la quale la Corte d'appello di Genova, sulla base di concordato fra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato nel trattamento sanzionatorio, e per il resto ha confermato, la condanna emessa a suo carico dal G.I.P. del Tribunale della stessa sede il 21 gennaio 2020 in relazione al delitto di incendio doloso in concorso.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con il quale il ricorrente si duole di omessa motivazione in relazione alla sussistenza di una causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/9/2018, Bouachra, Rv. 274522). Il ricorso è, pertanto, inammissibile, perché presentato in violazione del disposto di cui all'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla citata legge n. 103/2017.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non potendosi più escludere, a distanza di qualche anno dall'entrata in vigore della legge n. 103/2017, profili di colpa che giustifichino la condanna al pagamento di tale ulteriore sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore Il