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Ordinanza — n. 16371/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding revocation of suspended sentence due to new convictions exceeding statutory limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16371/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly revoked the suspended sentence based on new convictions exceeding legal thresholds. The appellant argued that the judge should have known about these prior convictions from the criminal record, claiming a violation of procedural rights. The court rejected this, stating the statutory grounds for revocation were met and the lower court acted within its authority.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.; Art. 164, comma 4, cod. pen.: The revocation of a suspended sentence pursuant to Art. 168, paragraph 1, number 2 of the Penal Code is a matter of law that does not require the judge to have specific knowledge of prior convictions beyond what is established in the criminal record.

Parole chiave

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suspended sentence revocation prior convictions threshold criminal record knowledge procedural preclusion statutory limits exceeded revoca della sospensione condizionale pene condizionali remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen.
La revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n.
Art. 164, comma 4, cod. pen.
264381, attinente al caso di revoca, in executivis, del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.
art. 163 cod. pen
pen., in quanto il VIOLA, entro i limiti stabiliti a far tempo dal passaggio in giudicato della citata sentenza, aveva riportato altre due condanne per delitti anteriormente commessi, a pene che, cumulate a quella precedentemente sospesa, superavano i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381
Il difensore del ricorrente, invero, fa leva sul principio enunciato da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, attinente al caso di revoca, in executivis, del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui sia stato concesso in violazione dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA FRANCESCO GIUSEPPE nato a CATANIA il 11/10/1959 avverso l'ordinanza del 26/07/2021 del TRIBUNALE di CHIETIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA; ft

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Chieti in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, pronunciandosi su richiesta del Procuratore della Repubblica territoriale, revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Francesco Giuseppe VIOLA con sentenza resa in data 23 giugno 2015 dal Tribunale di Sulmona, divenuta irrevocabile il 16 luglio 2015, con la quale l'imputato era stato condannato a un anno di reclusione e 370,00 euro di multa per il reato di tentato furto aggravato, commesso in Alfedena (AQ) il 10 giugno 2015. La revoca andava disposta di diritto, ai sensi dell'art. 168, comma primo, n. 2), cod. pen., in quanto il VIOLA, entro i limiti stabiliti a far tempo dal passaggio in giudicato della citata sentenza, aveva riportato altre due condanne per delitti anteriormente commessi, a pene che, cumulate a quella precedentemente sospesa, superavano i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Si trattava, in particolare:

1) della sentenza emessa il 16 giugno 2016 dal Tribunale di Pescara, irrevocabile il 3 aprile 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di due anni e due mesi di reclusione per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione aggravati, commessi in Città Sant'Angelo (PE) il 9 agosto 2008;

2) della sentenza emessa il 9 novembre 2016 dal Tribunale di Chieti, irrevocabile il 10 settembre 2019, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di reclusione per ricettazione, reato commesso in S. Giovanni Teatino il 14 aprile 2013.

2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 168, comma 3, e 164 cod. pen. in considerazione del fatto che, in base all'esame del casellario giudiziale, ogni precedente ostativo era ben noto al giudice della cognizione sia in sede di concessione del beneficio revocato (sentenza del Tribunale di Sulmona in data 23 giugno 2015), sia in sede di omessa revoca delle sospensioni illegittimamente concesse (sentenza del Tribunale di Chieti in data 9 novembre 2016, emessa dopo il passaggio in giudicato delle altre due sentenze menzionate): pertanto, al giudice dell'esecuzione era preclusa la revoca del beneficio disposta.

3. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché manifestamente infondato in diritto. Il difensore del ricorrente, invero, fa leva sul principio enunciato da Sez. U, n. 37345 del 23/4/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381, attinente al caso di revoca, in executivis, del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso in cui sia stato concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative; principio, che, tuttavia, non si attaglia al caso di specie, che riguarda la diversa ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale riconducibile alla previsione di cui all'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen., che è stata puntualmente rispettata, nei confronti del VIOLA, dal giudice di merito.

4. Segue alla declaratoria d'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non n potendosi escludere profili di colpa che giustifichino la condanna al versamento di tale ulteriore congrua sanzione (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il Consigliere e