Cassation appeal dismissed as improper remedy; case reclassified as opposition under Art. 678 c.p.p. and remitted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal because the correct procedural remedy for the Tribunal's order was an opposition, not a cassation request. The applicant argued for violation of notification rules and lack of motivation regarding probation period calculation. The Court ruled that the cassation route is unavailable for this specific type of order, thereby reclassifying the appeal as an opposition and remitting the case to the competent judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: When a Tribunal of Surveillance issues an order without formalities under Art. 667, comma 4, the proper remedy is opposition, not cassation, which is reserved for cases under Art. 666, comma 2.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DONZELLA CIRO nato a FAGGIANO il 02/10/1973 avverso l'ordinanza del 21/04/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto ha dichiarato non estinta la pena relativa alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui Ciro DONZELLA era stato ammesso con provvedimento emesso dallo stesso Tribunale in data 31 gennaio 2018.
2. Ricorre per cassazione l'interessato, per il tramite dei difensori di fiducia, deducendo:
a) violazione dell'art. 127 cod. proc. pen. per mancata notifica dell'avviso di udienza a esso ricorrente e al difensore fiduciario;
b) mancanza di motivazione in ordine alla non computabilità del periodo trascorso in affidamento in prova ai fini dell'espiazione della pena;
c) contraddittorietà intrinseca ed estrinseca del provvedimento impugnato.
3. Tanto premesso, va rilevato che, a mente dell'art. 678, comma 1-bis, cod. proc. pen., nel testo in vigore dal 10 novembre 2018 (introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. b), n. 1, d. Igs. 2 ottobre 2018, n. 123), il Tribunale di Sorveglianza, in relazione a determinate materie, fra le quali quella concernente "la valutazione sull'esito dell'affidamento in prova", procede ai sensi dell'art. 667, comma 4, stesso codice, ovvero con ordinanza adottata "senza formalità" avverso la quale "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso, si procede a norma dell'art. 666 cod. proc. pen.", nel contraddittorio delle parti. Avverso l'ordinanza emessa ai sensi della menzionata disposizione lo strumento impugnatorio previsto dall'ordinamento non è, quindi, quello del ricorso per cassazione, erroneamente prescelto dal condannato in quanto contemplato nei soli casi di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen.
4. Dovrà, pertanto, procedersi, come stabilito da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla riqualificazione del ricorso in opposizione, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente perché provveda ai sensi degli artt. 678, comma 1-bis, 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Taranto. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2022 Il