Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after new procedural law entry into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant challenged a sentence applying agreed penalties for specific crimes, arguing the lower court failed to evaluate potential acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim because the appeal was filed after the entry into force of Law No. 103 of June 23, 2017, which altered the grounds for admissibility under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals filed after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible if they do not fall within the specific exceptions listed in the new provision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEFEROVIC GIUSEPPE nato a BOLOGNA il 12/02/2001 avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Seferovic Giuseppe impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art.444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, nn.
2) e 5) cod. pen., e 110, 337, 61 n. 2 cod. pen. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di valutare la sussistenza di ipotesi di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza, peraltro, argomentare in ordine alla responsabilità dell'imputato, violando l'obbligo motivazionale. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2022 Il Consi liere estensore cIl Presidente Main-a Nardin Francesco Maria Ciannpi Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen., il provvedimento è firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura Nardin DEPOSITATO IN CANCELLERIA 9cig i