Cassation appeal dismissed as inadmissible due to late filing after new law on plea-bargain appeals entered into force.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed after the new law governing plea-bargain appeals took effect on August 3, 2017. The appellant argued that the lower court incorrectly applied an aggravating circumstance despite the Supreme Court's established principle regarding plea-bargain limitations. The court rejected this argument, noting that the appeal did not fall under the specific exceptions for late filing allowed by the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: Appeals against plea-bargain sentences challenging legal qualification are strictly limited to manifest errors and are time-barred if filed after the specific legislative reform unless specific exceptions apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAVARRERE YACELGA BERTA IRENE nato il 2,2/10/1973 avverso la sentenza del 11/01/2021 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; FATTO E DIRITTO Navarrere Yacelga Berta Irene impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., con cui gli è stata applicata la pena concordata, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, nn.
4) e 8 bis) cod. pen.. Formula un unico motivo di impugnazione con cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1 n.
4) cod. pen., nonostante il principio enunciato dalle Sezioni unite con la sentenza n. 34090 del 12 luglio 2017 e nonostante, nel caso di specie, l'imputata si fosse limitata ad approfittare di un momento di distrazione della persona offesa, che aveva interrotto la vigilanza sulla sua borsa. Il ricorso è inammissibile essendo stato introdotto, successivamente all'entrata in vigore, in data 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017 n. 103, per motivi diversi da quelli di cui al disposto dell'art. 448, comma 2" bis, cod. proc. pen.. Va, infatti, ricordato che "In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione. (Sez. 2, Sentenza n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116).
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19/01/2022 Il Consigltere estensore 5 II Presidente n Maure Nardin Francesco Maria Ciampí Ai sensi dell'art. 546, comma 2 cod. proc. pen., il provvedimento è firmato per impedimento del Presidente, dal Consigliere più anziano, dott.ssa Maura f Nardin DEPOSITATO IN CA L ER