Ordinanza — n. 16142/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANDREA nato a ROMA il 14/05/1996 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partir; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad Halilovic Andrea, imputato del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo; - che, con dichiarazione in data 27 dicembre 2021, il difensore del ricorrente, Avvocato Vittorio De Napoli, ha rinunciato al ricorso; - che, con dichiarazione a sua firma in data 28 dicembre 2021, trasmessa in Cancelleria dalla Casa Circondariale di Roma Rebibbia in data 29 dicembre 2021, il ricorrente Halilovic Andrea ha ribadito la propria volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16142/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad Halilovic Andrea, imputato del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo; - che, con dichiarazione in data 27 dicembre 2021, il difensore del ricorrente, Avvocato Vittorio De Napoli, ha rinunciato al ricorso; - che, con dichiarazione a sua firma in data 28 dicembre 2021, trasmessa in Cancelleria dalla Casa Circondariale di Roma Rebibbia in data 29 dicembre 2021, il ricorrente Halilovic Andrea ha ribadito la propria volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANDREA nato a ROMA il 14/05/1996 avverso la sentenza del 03/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle partir; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere ad Halilovic Andrea, imputato del delitto di cui all'art. 416, comma 2, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, articolando un solo motivo; - che, con dichiarazione in data 27 dicembre 2021, il difensore del ricorrente, Avvocato Vittorio De Napoli, ha rinunciato al ricorso; - che, con dichiarazione a sua firma in data 28 dicembre 2021, trasmessa in Cancelleria dalla Casa Circondariale di Roma Rebibbia in data 29 dicembre 2021, il ricorrente Halilovic Andrea ha ribadito la propria volontà abdicativa in riferimento alla proposta impugnazione, instando per la sollecita dichiarazione di inammissibilità del ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 13/04/2022 Il Con estensore Il Presidente Irene S maglia Stero USI TATA iM CANCELLERIA