Criminal appeal dismissed as inadmissible because the defendant personally signed it, violating the mandatory representation rule.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the defendant personally signed the petition. Although the signature was authenticated by a lawyer, the law excludes the defendant's personal right to file appeals directly. The court ruled that while substantive standing remains with the defendant, the procedural exercise of this right requires mandatory legal representation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The personal signature of the accused on a cassation appeal is inadmissible as the law excludes the direct exercise of this right, requiring mandatory defense representation for its concrete exercise.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAVANOVIC ZORAN nato il 24/09/1990 avverso la sentenza del 07/10/2021 del TRIBUNALE di TORINO Zlato avviso alle parti? udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
- che Jovanovic Zoran ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Torino gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata con il Pubblico Ministero per il delitto di furto in abitazione in concorso, commesso in Caselle Torinese il 5 ottobre 2021; - che affida l'impugnativa, da lui personalmente sottoscritta, ad un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso può essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione - interposta dopo il 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del provvedimento legislativo menzionato) - che deve essere dichiarata inammissibile in quanto personalmente sottoscritta, posto che, a seguito delle modifiche apportate dalla citata I. n. 103/2017 agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., è esclusa la facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, dovendosi tenere distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010), a nulla rilevando, oltretutto, che la firma dell'imputato sia stata autenticata da un avvocato pur cassazionista (Sez. 4, n. 44401 del 24/05/2019, Rv. 277695; Sez. 6, n. 48096 del 10/09/2018, Rv. 274221); - che, per le suesposte ragioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis il 13/04/2022 Il Consiglj e