Cassation appeals against plea bargain sentencing are inadmissible under Art. 448(2bis) and Art. 610(5bis) of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Tsutskiridze and Qavelashvili against the Milanese Tribunal's plea bargain sentencing inadmissible. The appellants argued for a violation of law regarding fact qualification and sentencing proportionality, while Qavelashvili claimed a failure to acquit under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that these grounds do not meet the strict admissibility requirements for cassation appeals against plea agreements, leading to a dismissal with costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against judgments of plea bargaining are inadmissible unless they raise specific grounds explicitly permitted by law, excluding general complaints about fact qualification or sentencing proportionality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TSUTSIKIRIDZE VLADIMER nato il 12/04/1984 QAVELASHVILI ZAZA nato il 19/11/1977 avverso la sentenza del 26/11/2021 del TRIBUNALE di MILANO!dato avviso alle partil- udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Vladinner Tsutskiridze e Zaza Qavelashvili avverso la sentenza del Tribunale di Milano di applicazione delle pene concordate fra le parti per i delitti meglio individuati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - Tsutskiridze, alla qualificazione del fatto ed alla verifica della congruità della pena; - Qavelashvili al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.;
Ritenuto che i motivi dedotti non rientrano fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio ,S nislao Scarlini Steppo,,Pa