Italian court dismisses appeal as withdrawn, ordering costs and fine for the appellant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant had previously withdrawn all grounds for appeal except those regarding sentencing, but her lawyer subsequently formally renounced the entire appeal on December 22, 2021. The court ruled that because the appeal was withdrawn, it could not proceed to examine the substantive claim of lack of punishment grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 599-bis, cod. proc. pen.; When an appeal is withdrawn by the appellant or their counsel, the court must declare it inadmissible without formalities and order the payment of costs.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOJANOVIC ROMINA nato a ROMA il 16/12/1997 avverso la sentenza del 15/09/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle 'arti udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, che con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Genova, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Stojanovic Romina, imputata del delitto di cui all'art. 624-bis, commi 1 e 3, cod. pen., che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza ricorre l'imputata, a mezzo del suo difensore, articolando un solo motivo, con il quale denuncia il vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., - che, con dichiarazione in data 22 dicembre 2021, pervenuta in Cancelleria in pari data, il difensore e procuratore speciale della ricorrente, Avvocato Antonio Gugliotta, ha rinunciato al ricorso; - che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Pr