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Ordinanza — n. 16136/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16136/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16136/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRCHEVA EVGENIYA nato il 26/12/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Evgeniya Kircheva avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza della prevenuta; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16136/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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licenziamento per furto favoreggiamento abbandono del procedimento per truffa aiuto all'evasione di detenuti permesso di promuovere un procedimento penale tentato furto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KIRCHEVA EVGENIYA nato il 26/12/1990 avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Evgeniya Kircheva avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 12 aprile 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza della prevenuta; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la prevenuta aveva concorso nel reato prendendo in consegna la refurtiva immediatamente dopo la sua sottrazione; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stef ly Palla AtAti." DEPOS