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Ordinanza — n. 16134/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft and assault conviction for mere factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16134/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Abdessamed Tarchane inadmissible regarding factual complaints and dismissed the claim on sentencing grounds. The appellant argued against the conviction based on witness testimony and the severity of the penalty for attempted aggravated theft and personal injuries. The court rejected these arguments, ruling that factual disputes belong to the trial court's discretion and sentencing falls within judicial discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Mere complaints on facts in a cassation appeal are inadmissible; sentencing discretion under Art. 132 and 133 c.p. is not subject to cassation review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Admissibility Factual Complaints Rejection Sentencing Discretion Attempted Aggravated Theft Personal Injuries Conviction Costs of Proceedings indizio

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TARCHANE ABDESSAMED nato il 01/01/1986 avverso la sentenza del 17/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; • ORDINANZA Sul ricorso proposto da Abdessamed Tarchane avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 17 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato ascrittigli, di tentato furto aggravato e lesioni personali; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al ritenuto concorso dell'imputato nei contestati delitti; - alla dosimetria della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'imputato era stato riconosciuto come uno degli autori dei fatti dalla persona offesa e da due testi oculari, Remuzzi e Costamagna;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vitto « Stanislao Scarlini Stefano Palla_ DEPOSITATA