Italian Court dismisses appeals against sentencing for burglary, citing procedural defects and lack of novelty in arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Andriola Nicola and Scardicchio Rodolfo inadmissible. The court ruled that Andriola's challenge regarding the reasoning for liability was barred by the specific definition of the appeal, while Scardicchio's complaints on liability and the denial of probation were deemed non-novel. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 163 cod. pen.; Art. 599-bis cod. pen.: Appeals must strictly adhere to the defined scope of grounds; arguments regarding liability or sentencing that were already addressed in the first instance judgment are inadmissible if not raised as new issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ANDRIOLA NICOLA nato a TORINO il 02/01/1976 SCARDICCHIO RODOLFO nato a BARI il 13/01/1988 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che Andriola Nicola e Scardicchio Rodolfo, imputati del reato di furto in abitazione, ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che: nei confronti del primo, ha applicato la pena concordata ex art. 599-bis cod. pen.; nei confronti del secondo, ha confermato la condanna;
Rilevato che l'unico motivo di impugnazione proposto da Andriola, che contesta il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Considerato che le doglianze in tema di responsabilità e mancata concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen., coltivate con l'unico motivo di ricorso proposto da Scardicchio, sono inedite, poiché i motivi di gravame riguardavano gli elementi circostanziali e la misura della pena, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva motivato congruamente sulla responsabilità dell'imputato e aveva spiegato le ragioni che conducevano al diniego della sospensione condizionale della pena;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisab íta Morosini Stefan , Palt.,—,,,, D E P IN CANCEILf..