Italian Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for inadmissible procedural grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Musicco Saverio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored evidence regarding his wife's co-residency and failed to critically analyze the proof of his responsibility for the illegal connection. The court rejected these claims as new, non-decisive, and generic, noting that the wife's immediate identification of the husband as the responsible party was sufficient evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on new grounds not previously raised, concerns non-decisive facts, or fails to provide a critical analysis of the contested evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSICCO SAVERIO nato a CERIGNOLA il 30/01/1969 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Musicco Saverio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce un travisamento della prova "per omissione" per non avere la Corte di appello considerato che risultano assegnatari dell'alloggio l'imputato e la moglie - è inammissibile sia perché inedito sia perché inerente a un dato non decisivo (la corresponsabilità della moglie non escluderebbe quella del marito) sia perché generico (non si confronta con il dato probatorio emerso nel giudizio per cui è stata la moglie, nella immediatezza dell'accertamento, ad indicare nel marito il responsabile dell'allaccio abusivo);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alterativa rilettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini Stefano,Pall DEPOSITATA IN CANCELLERI