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Ordinanza — n. 16131/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against theft of electricity conviction for inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16131/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Musicco Saverio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored evidence regarding his wife's co-residency and failed to critically analyze the proof of his responsibility for the illegal connection. The court rejected these claims as new, non-decisive, and generic, noting that the wife's immediate identification of the husband as the responsible party was sufficient evidence.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on new grounds not previously raised, concerns non-decisive facts, or fails to provide a critical analysis of the contested evidence.

Parole chiave

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inadmissible appeal theft of electricity new grounds appeal critical analysis evidence procedural inadmissibility danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia materiale elettrico e apparecchiature radio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSICCO SAVERIO nato a CERIGNOLA il 30/01/1969 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Musicco Saverio ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Rilevato che il primo motivo di ricorso - che deduce un travisamento della prova "per omissione" per non avere la Corte di appello considerato che risultano assegnatari dell'alloggio l'imputato e la moglie - è inammissibile sia perché inedito sia perché inerente a un dato non decisivo (la corresponsabilità della moglie non escluderebbe quella del marito) sia perché generico (non si confronta con il dato probatorio emerso nel giudizio per cui è stata la moglie, nella immediatezza dell'accertamento, ad indicare nel marito il responsabile dell'allaccio abusivo);

Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata ed è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alterativa rilettura delle fonti probatorie; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabett Morosini Stefano,Pall DEPOSITATA IN CANCELLERI