Italian Court dismisses criminal appeals for lack of specific arguments and critical engagement with lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Pezzimenti Pietro and Berlingieri Domenico inadmissible due to a lack of specific arguments. Both appellants failed to provide critical engagement with the lower court's reasoning, instead merely reproducing general maxims or citing statutory provisions without addressing the specific facts. Consequently, the court upheld the original conviction for aggravated theft and ordered the appellants to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must contain specific arguments critically engaging with the lower court's reasoning; generic citations of jurisprudence or statutory provisions without factual analysis render them inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEZZIMENTI PIETRO nato a REGGIO CALABRIA il 21/03/1978 BERLINGIERI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 28/09/1979 avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Pezzimenti Pietro e Berlingieri Domenico ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da Pezzimenti - in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.- sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 6 sulla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e pagg. 6 e 7 sulle attenuanti generiche);
Considerato che i motivi di ricorso proposti da Berlingieri Domenico sono privi di specificità, poiché si risolvono nella indicazione di massime giurisprudenziali e nella affermazione di una insufficienza probatoria, senza alcun confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabe orosini Stefan? 4 0s iTA o CAbICEU_ERIA IL CANC