Criminal appeal dismissed as inadmissible because the sole ground contests motivation under Art. 129 CPP, which is not permitted by the definition of appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Disha Roland inadmissible without formalities. Roland challenged the Court of Appeal's judgment on numerous burglary counts, arguing a defect in the reasoning regarding his criminal responsibility under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that this specific ground of appeal is not permitted given the statutory definition of the appeal procedure, leading to the dismissal and an order for Roland to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: An appeal against a settlement judgment cannot be based on a defect in the reasoning regarding criminal responsibility under Article 129, as such grounds are excluded by the specific definition of the appeal procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DISHA ROLAND nato il 12/07/1983 avverso la sentenza del 07/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti;1 udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Disha Roland ricorre avverso la sentenza pronunciata nei suoi confronti, a seguito di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Corte di appello di Torino per numerosi episodi di furto in abitazione; Ritenuto che l'unico motivo di impugnazione, che contesta il vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.; che deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente Elisabtta Morosini StefAnp DEPOSITAIA IN CANCELLERRAIL CAN< '[.1