Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as grounds do not match Article 448 requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Roberto Renzi inadmissible without formalities. The appellant challenged a first-instance sentence regarding attempted burglary but raised grounds that fell outside the specific categories permitted under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and condemned the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds cited do not strictly correspond to the limited categories of admissibility established by law, such as the expression of the accused's will or the error in legal qualification.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENZI ROBERTO nato a CAMPOBASSO il 28/10/1995 avverso la sentenza del 17/08/2021 del TRIBUNALE di CAMPOBASSOfdato avviso alle_partií, udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a Renzi Roberto, per il delitto di tentato furto in abitazione aggravato, la pena concordata con la Pubblica Accusa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo:«L'inosservanza e/o l'erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; la contraddittorietà della motivazione; il travisamento di una prova decisiva»; - che il ricorso è inammissibile, essendo stato, il motivo di impugnazione enunciato, proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza); - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Presidente Stefnp Paie. Il Consigl e estensore Irene Sc amaglia DEPOSITATA IN CANCE