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Ordinanza — n. 16126/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic first motive and rejected second motive regarding prescription timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16126/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The first ground of appeal was rejected as conclusively generic and lacking specific references to the appellate judgment's reasoning. The second ground, claiming the crime was prescribed before the appeal, was found infounded because the prescription period was suspended for over 360 days due to the defense attorney's participation in court adjournments and legitimate impediments, meaning the crime extinguished only after the appellate decision was rendered.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the first ground is conclusively generic and lacks specific references to the contested judgment, and a ground claiming prescription is rejected if the prescription period was suspended by the defense attorney's participation in adjournments, causing the crime to extinguish after the appellate decision.

Parole chiave

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generic appeal grounds prescription suspension defense attorney adjournments inadmissible cassation criminal procedure law luogo del reato tentata rapina furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARLETTA ROCCO nato a VILLA CASTELLI il 22/08/1966 avverso la sentenza del 28/04/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di Barletta Rocco per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen., commesso il 12 novembre 2012; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo - che contesta la correttezza in diritto, nonché la logicità e la coerenza della motivazione, rispetto agli atti del processo, posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato -, è affetto da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato, indeterminate, atteso che non è dato comprendere quali siano i punti della sentenza d'appello impugnati, e aspecifiche, in quanto prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata; - che il secondo motivo, con il quale si deduce la maturata prescrizione del reato precedentemente alla pronuncia della sentenza di appello, è manifestamente infondato, perché, considerata la sospensione del corso della prescrizione stessa per giorni 361 (dal 14 marzo al 12 dicembre 2018 e dall'8 maggio al 5 giugno 2019 per adesione del difensore alle astensioni deliberate dall'OUA e dal 5 giugno al 4 agosto 2019, per legittimo impedimento del difensore) il reato si è estinto non prima dell'8 maggio 2021, data conseguentemente successiva alla sentenza di appello (28 aprile 2021); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il ConsiglL estensore Il Presidente Irene Ss maglia Stefj17 Pa