Italian Court dismisses appeals on fraud bankruptcy sentencing, ruling no non-punishment grounds need review when plea bargain is accepted.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Di Lillo Ciro and Di Lillo Mario inadmissible regarding their sentencing. The defendants had previously waived all appeal grounds except those concerning the agreed sentence with the Prosecutor General. The court ruled that under the new plea bargaining system, the second-instance judge is not required to examine non-punishment causes when the defendant accepts the negotiated penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: When an accused accepts a negotiated sentence in the second instance, the court's review is limited to non-waived grounds, and it is not required to assess statutory non-punishment causes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI LILLO CIRO nato a NAPOLI il 04/01/1964 DI LILLO MARIO nato a NAPOLI il 28/09/1953 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI@lato avviso alle parlil - udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha deliberato di infliggere a Di Lillo Ciro e Di Lillo Mario, imputati del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in concorso, che avevano previamente rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo che a quelli sul trattamento sanzionatorio, la pena concordata con il Procuratore Generale; - che avverso la sentenza indicata ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un solo motivo, con il quale denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riscontro dell'esistenza di alcuna delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; - che i ricorsi sono inammissibili, posto che, a seguito della reintroduzione del c.d. 'patteggiamento in appello' ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Rv. 272853); - che la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, scrutinata de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Presidente Stefa Palla Il Consigl stensore Irene S aglia DEPOSITATA IN CANCELLE