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Ordinanza — n. 16121/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16121/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16121/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ANNA MARIA nato a PIEDIMONTE ETNEO il 24/07/1973 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; v ORDINANZA Sul ricorso proposto da Anna Maria Lo Giudice avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 28 febbraio 2019 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 16121/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio revisione della sentenza penale cognizione del ricorso per cassazione pena pecuniaria non riscuotibile risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131 bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO GIUDICE ANNA MARIA nato a PIEDIMONTE ETNEO il 24/07/1973 avverso la sentenza del 28/02/2019 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; v ORDINANZA Sul ricorso proposto da Anna Maria Lo Giudice avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 28 febbraio 2019 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittole; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al mancato proscioglimento dell'imputata ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla misura della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che non potesse definirsi di speciale tenuità il fatto consumato anche considerando il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presiden