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Ordinanza — n. 16120/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as fact-based complaints are inadmissible in legitimacy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16120/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giacomo Gusmano's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible. Gusmano argued for a different crime classification and a mitigating circumstance, but the Court rejected these as mere factual complaints unsuitable for legitimacy review. Consequently, the appeal was dismissed, and Gusmano was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.p.; Art. 60 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or lack of qualification are inadmissible in legitimacy proceedings because the Court of Appeal's reasoning on facts lacks logical defects.

Parole chiave

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legitimacy proceedings factual complaints inadmissible appeal crime classification mitigating circumstance court costs Cassa delle ammende furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.p.
Art. 60 c.p.p.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUSMANO GIACOMO nato a MARSALA il 24/02/1978 avverso la sentenza del 30/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giacomo Gusmano avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 30 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del delitto nell'ipotesi tentata ed al diniego del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che il prevenuto aveva già acquisito l'autonoma disponibilità dei bei e che il danno cagionato con la loro asportazione non poteva dirsi di lieve entità; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 13 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Stelropa - DEPOSITATA