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Ordinanza — n. 16119/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal claiming a dentist's office is not a private residence for theft charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16119/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cocco's cassation appeal inadmissible regarding a theft conviction in a private residence. Cocco argued that his dentist's office did not qualify as a private dwelling, but the court found his legal characterization erroneous without manifest error. Consequently, the appeal was rejected, and Cocco was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: An appeal challenging the legal qualification of facts under the provision for sentencing upon request is inadmissible unless the qualification constitutes a manifest error, which requires immediate and indisputable eccentricity relative to the charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifest error standard private residence definition theft sentencing request legal qualification error negligenza professionale dell'avvocato professioni giudiziarie perizia medica carente

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cagliari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cagliari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cocco Giovanni, imputato, al capo a) della rubrica, del delitto di furto in luogo di privata dimora, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019
281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018
Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv.
Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCO GIOVANNI nato a LA MADDALENA il 18/02/1985 avverso la sentenza del 04/05/2021 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Cagliari ha disposto l'applicazione di pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Cocco Giovanni, imputato, al capo a) della rubrica, del delitto di furto in luogo di privata dimora, recependo l'accordo raggiunto con il Pubblico Ministero.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, denunciando, con un solo motivo, l'errata qualificazione giuridica del fatto, non rientrando nella categoria del luogo di privata dimora lo studio professionale.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971;

Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Rv. 272619): il che è quanto accaduto nel caso di specie, involgendo, l'interpretazione evocata dal ricorrente, valutazioni giuridiche e, comunque, in fatto, rispetto alle quali l'impugnante non ha svolto alcuna specifica deduzione, ad esempio, segnalando peculiari indicatori attestanti con immediatezza che in quello studio odontoiatrico non si svolgevano neppure occasionalmente atti della vita privata (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Consiifte estensore Il Presidente IreneSoì1amaglia Ster