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Ordinanza — n. 16118/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible because the defendant personally signed it instead of a qualified lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16118/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Vincenzo Rantucci's appeal inadmissible because he personally signed the document rather than a qualified defense attorney. Although the defendant argued for personal representation, the court applied the principle that criminal appeals must be signed by lawyers registered on the special register following legislative changes. Consequently, the appeal was rejected ex officio, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 571, Art. 613 c.p.p.; Criminal appeals must be signed by qualified defense attorneys registered on the special register, and personal signatures by the accused render the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility personal signature requirement qualified defense attorney special register registration ex officio inadmissibility court costs and fines procedural defect bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Law 23 June 2017, n. 103

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANTUCCI VINCENZO nato a AVEZZANO il 19/07/1967 avverso l'ordinanza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAgato avviso alle pari7 udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di L'Aquila ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da Rantucci Vincenzo avverso la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di questi dal Tribunale di Avezzano per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, articolando un solo motivo; - che il ricorso è inammissibile, in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 aprile 2022 Il Presidente Stefano all Il Consi e estensore L Irene cramaglia IN CANCI